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Art. 162-bis TUIR: cosa cambia per le società che svolgono attività finanziarie infragruppo

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Anche lo svolgimento di operazioni accessorie rispetto all’attività principale poteva quindi generare dubbi sulla corretta qualificazione della società.

Le attività di finanziamento e tesoreria sono sempre più frequenti all’interno dei gruppi societari. Finanziamenti infragruppo, garanzie, gestione accentrata della liquidità e operazioni di cash pooling possono rappresentare strumenti ordinari di organizzazione finanziaria.

Ma quando queste operazioni assumono un peso tale da modificare la qualificazione fiscale della società?

Le recenti modifiche all’art. 162-bis del TUIR intervengono proprio su questo punto, introducendo un criterio più definito per individuare i soggetti assimilati alle holding industriali.

Dall’attività occasionale alla prevalenza

La disciplina precedente includeva tra i soggetti assimilati alle holding industriali le società che svolgevano determinate attività finanziarie non nei confronti del pubblico.

La norma, tuttavia, non specificava in modo espresso quale rilevanza dovessero avere tali attività. Anche lo svolgimento di operazioni accessorie rispetto all’attività principale poteva quindi generare dubbi sulla corretta qualificazione della società.

Il tema riguardava soprattutto le imprese industriali o commerciali che, pur mantenendo un’attività operativa prevalente, concedevano finanziamenti alle società del gruppo, rilasciavano garanzie oppure gestivano la tesoreria accentrata.

Il nuovo intervento normativo introduce ora un principio più chiaro: le attività finanziarie rilevanti devono essere esercitate in via esclusiva o prevalente.

Arriva l’income test

La prevalenza non viene lasciata a una valutazione esclusivamente qualitativa. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 162-bis introduce infatti un parametro quantitativo basato sui dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.

In termini generali, la società può essere qualificata come soggetto assimilato quando i componenti positivi di reddito derivanti dalle attività finanziarie rilevanti superano il 50% dei componenti positivi complessivi.

Si tratta del cosiddetto income test, che guarda alla composizione dei proventi generati dalla società.

Il criterio è diverso da quello applicabile alle holding industriali propriamente dette, per le quali continua a rilevare l’asset test, fondato prevalentemente sulla composizione dell’attivo patrimoniale.

La distinzione diventa quindi centrale:

  • per le holding industriali si osserva principalmente il patrimonio;
  • per i soggetti assimilati si considera il peso dei proventi finanziari rispetto a quelli complessivi.

Quali società potrebbero essere interessate?

La novità riguarda in particolare le società che, oltre alla propria attività caratteristica, svolgono funzioni finanziarie all’interno del gruppo.

Si pensi a un’impresa industriale che gestisca un sistema di cash pooling o che conceda finanziamenti alle proprie controllate. Se i relativi proventi rimangono marginali rispetto a quelli generati dall’attività industriale, la soglia di prevalenza non dovrebbe essere superata.

Diversa potrebbe essere la situazione di una società nella quale i proventi derivanti dai finanziamenti, dalle garanzie o dalle altre attività finanziarie infragruppo assumano un peso predominante.

Non conta, quindi, soltanto la presenza di un’operazione finanziaria. Diventa determinante comprendere quanto quell’attività incida concretamente sul profilo economico della società.

Perché la qualificazione è importante

La corretta applicazione dell’art. 162-bis non rappresenta una questione meramente formale.

Dalla qualificazione della società possono derivare conseguenze sul trattamento IRAP dei componenti finanziari e sull’applicazione di specifici obblighi comunicativi, compresi quelli nei confronti dell’Anagrafe Tributaria.

Inoltre, poiché il test deve essere effettuato sulla base del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, la posizione della società potrà cambiare nel tempo. Una diversa composizione dei proventi potrebbe determinare, da un esercizio all’altro, il superamento o meno della soglia prevista.

Una distinzione più chiara, ma non priva di dubbi

La modifica consente di distinguere con maggiore precisione tra un’attività finanziaria semplicemente accessoria e un’attività che caratterizza in modo prevalente l’operatività della società.

Restano, tuttavia, alcuni aspetti da approfondire. Tra questi, la corretta individuazione delle componenti da includere nel calcolo dell’income test e il trattamento di alcune voci di bilancio che potrebbero non essere immediatamente riconducibili all’attività finanziaria o a quella caratteristica.

Per le società che operano all’interno di gruppi strutturati diventa quindi necessario osservare non soltanto quali attività finanziarie vengono svolte, ma anche quale peso assumono nella formazione dei risultati economici.

Il nuovo art. 162-bis sposta così l’attenzione dalla semplice esistenza dell’attività finanziaria alla sua effettiva rilevanza: un passaggio destinato a incidere sulla qualificazione fiscale di molte strutture societarie e sulle valutazioni da compiere già a partire dai bilanci 2026.

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