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Holding 15 dicembre 2016 · 3 min di lettura

Comunicazione Assoholding n. 23

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Si comunica che è in fase di pubblicazione Assoholding Informa n. 12 - Dicembre 2016, Circolare in collaborazione con Il Sole24Ore.

Comunicazione Assoholding – 15 dicembre 2016 – n. 23

  1. CONVEGNO ASSOHOLDING – INSIGNUM

In allegato l’invito a partecipare al prossimo incontro Assoholding dal titolo: “Il trasferimento generazionale e la continuità aziendale – Il sostegno delle Holding di partecipazione”, che si terrà a Milano in data 20 gennaio 2017.

L’evento ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano ed è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a tal proposito sarà inviato un aggiornamento a breve.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 06.8417482 o l’indirizzo mail@assoholding.it

  1. CIRCOLARE HTML ASSOHOLDING INFORMA

Si comunica che è in fase di pubblicazione Assoholding Informa n. 12 - Dicembre 2016, Circolare in collaborazione con Il Sole24Ore.

Sarà a breve inviato il documento completo, contenente i seguenti approfondimenti:

  • Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari
  • La nuova disciplina degli interpelli a quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma
  1. AGENZIA ENTRATE – Verifica CF

Di seguito riportiamo una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate ha inviato all’Associazione:

“A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questo ufficio in relazione al servizio di verifica una tantum dell’esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici, ai sensi dell’art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, disponibile a partire dal 2 novembre 2016, si forniscono di seguito alcune indicazioni volte a migliorare l’utilizzo del servizio.

Denominazione dei comuni

I flussi di dati finora pervenuti mostrano una altissima percentuale di errore nell’individuazione del soggetto per dati anagrafici, dovuti alla errata indicazione del comune di nascita, soprattutto quando la denominazione del comune si compone di più termini. Per ridurre gli esiti negativi, si suggerisce, pertanto, di indicare il codice catastale del comune, anziché la sua denominazione.

L’elenco dei codici catastali è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina:

http: //www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/F24+Codici+tributo+per+i+versamenti/Tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+F24/Tabelle+codici+per+tributi+locali/Tabella+codici+catastali+comuni

Infrastruttura SID

Le informazioni sull’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, alla pagina:

http: //www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Sid2/Informazioni+generali/

Verifica a partire dal codice fiscale o dai dati anagrafici

In molti casi è stato rilevato che i soggetti fruitori del servizio operano come se la possibilità di chiamare il servizio per codice fiscale o per dati anagrafici consentisse di ottenere riscontri diversi, quindi, effettuano la:

  • verifica a partire dal codice fiscale per validare il codice fiscale;
  • verifica a partire dai dati anagrafici per validare i dati anagrafici.

Partendo da questo erroneo presupposto, molti soggetti adottano la strategia di invocare il servizio una prima volta per la validazione di tutti i codici fiscali dei clienti/utenti ed una seconda volta per tutte le anagrafiche, duplicando di fatto l’operazione.

Al riguardo è necessario evidenziare che il servizio di “verifica del codice fiscale” ha la seguente logica operativa:

  1. le informazioni anagrafiche fornite a seguito di una verifica del codice fiscale sono quelle più aggiornate conosciute in AT relative al soggetto interrogato;
  2. la verifica effettuata mediante l’indicazione dei dati anagrafici presuppone comunque una preventiva ricostruzione del codice fiscale associato ai dati anagrafici forniti, quindi l’esito fornito si riconduce al caso precedente, pertanto questa seconda verifica è del tutto inutile se è stata già effettuata la precedente.

La procedura corretta, quindi, consiste nell’effettuare la verifica in due fasi:

  • PRIMA FASE: verifica delle posizioni a partire dai codici fiscali;
  • SECONDA FASE: per le sole posizioni non risolte, ricerca del soggetto per dati anagrafici.

Le posizioni non risolte nella seconda fase richiedono una verifica diretta da parte dell’operatore/impresa con il cliente/utente per l’aggiornamento del codice fiscale o dei dati anagrafici rilevati sui documenti del soggetto.

Qualora tale contatto diretto non fosse possibile, si possono effettuare per le persone fisiche dei tentativi di ricerca per dati anagrafici parziali, secondo le combinazioni descritte riportate nelle specifiche tecniche:

Si suggeriscono, a titolo di esempio, i seguenti tentativi:

  1. a) definizione di un record dati anagrafici escluso il campo: nome (per risolvere casi di doppio nome);
  2. b) definizione di un record dati anagrafici escluso il campo: luogo di nascita.

file allegato:  trasferimento-generazionale_20-genn-2017-uv

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