Il nuovo TUIR, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, è stato approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026.
Il provvedimento raccoglie e coordina in un unico corpo normativo le principali disposizioni relative all’IRPEF, all’IRES, ai regimi fiscali speciali, alla fiscalità internazionale e all’imposizione minima globale.
Il nuovo Testo unico è composto da 377 articoli, suddivisi in quattro parti, e da nove allegati contenenti definizioni, coefficienti, elenchi e tabelle necessarie per l’applicazione di specifiche discipline fiscali.
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del nuovo TUIR troveranno tuttavia applicazione a partire dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’articolo 377.
Che cos’è il TUIR?
Il TUIR è il principale testo normativo italiano in materia di tassazione dei redditi.
La sua funzione consiste nel disciplinare le modalità attraverso cui vengono individuati, determinati e assoggettati a imposizione i redditi prodotti dalle persone fisiche, dalle società e dagli altri soggetti passivi.
Al suo interno trovano spazio, tra le altre, le disposizioni relative a:
- imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF;
- imposta sul reddito delle società, IRES;
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi;
- operazioni straordinarie;
- regimi fiscali speciali;
- rapporti fiscali internazionali.
Fino al 31 dicembre 2026, il riferimento normativo principale continuerà a essere rappresentato dal TUIR approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, la disciplina sarà contenuta nel nuovo Testo unico approvato dal decreto legislativo n. 117/2026, con la conseguente necessità di aggiornare richiami normativi, procedure, documenti e prassi professionali.
Quando si applica il nuovo TUIR?
La data di applicazione del nuovo TUIR è fissata al 1° gennaio 2027.
Occorre distinguere tale decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, avvenuta il 4 luglio 2026.
La successione temporale può essere riassunta in due momenti:
- il 4 luglio 2026 è entrato formalmente in vigore il decreto legislativo n. 117/2026;
- dal 1° gennaio 2027 trovano applicazione le disposizioni contenute nel nuovo Testo unico.
Durante il periodo compreso tra luglio e dicembre 2026 continuano pertanto a essere applicate le norme fiscali vigenti, nel rispetto delle relative decorrenze.
La distinzione assume rilievo anche ai fini interpretativi. Per ciascun periodo d’imposta sarà infatti necessario individuare la disposizione vigente nel momento in cui si è verificato il presupposto fiscale o è stato prodotto il relativo reddito.
Perché è stato approvato un nuovo TUIR?
Il nuovo Testo unico è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.
La legge delega ha previsto il riordino organico delle disposizioni tributarie attraverso la redazione di testi unici dedicati alle diverse aree del sistema fiscale.
L’obiettivo consiste nel rendere la normativa più accessibile, coerente e facilmente consultabile, riducendo la frammentazione prodotta nel tempo dalla sovrapposizione di leggi, decreti legislativi, leggi di bilancio e provvedimenti speciali.
In questo quadro, il nuovo TUIR interviene su tre direttrici principali.
La prima riguarda l’individuazione puntuale delle disposizioni vigenti e la loro organizzazione per materie omogenee.
La seconda concerne il coordinamento formale e sostanziale delle norme nazionali, comprese quelle adottate in attuazione della disciplina dell’Unione europea.
La terza riguarda l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, superate o ormai confluite nel nuovo Testo unico.
Il risultato è un corpus normativo più ampio rispetto al precedente DPR n. 917/1986, capace di comprendere anche numerosi regimi che in passato erano disciplinati da fonti legislative separate.
Quali norme confluiscono nel nuovo TUIR?
Nel nuovo Testo unico confluiscono anzitutto le disposizioni già contenute nel DPR n. 917/1986.
A queste si aggiungono norme successivamente introdotte in altri provvedimenti, comprese quelle relative ai regimi fiscali speciali, ai lavoratori impatriati, al regime forfettario, alle società di comodo e all’imposizione minima globale.
Il legislatore ha quindi riunito discipline che, fino al 2026, richiedevano la consultazione di numerose fonti diverse.
Tra i principali ambiti ricompresi nel nuovo testo rientrano:
- la disciplina ordinaria dell’IRPEF e dell’IRES;
- le categorie reddituali delle persone fisiche;
- la determinazione del reddito d’impresa;
- le operazioni straordinarie;
- i rapporti fiscali internazionali;
- il regime forfettario;
- la cedolare secca e le locazioni brevi;
- i regimi per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori;
- la disciplina delle società di comodo;
- l’imposizione minima globale.
L’accorpamento consente di consultare in modo più sistematico disposizioni che presentano collegamenti sostanziali, pur restando necessario verificare attentamente la decorrenza delle singole norme e le eventuali disposizioni transitorie.
Il nuovo TUIR cambia le regole di tassazione?
Il decreto legislativo n. 117/2026 svolge prevalentemente una funzione di riordino, coordinamento e consolidamento della normativa esistente.
Il testo aggiorna i richiami legislativi, armonizza le diverse disposizioni e ricolloca numerose discipline secondo una struttura più organica.
In particolare, il nuovo TUIR:
- organizza le norme per soggetti e materie;
- riunisce in un unico testo i regimi fiscali precedentemente disciplinati da fonti separate;
- aggiorna i riferimenti alla normativa europea;
- coordina le disposizioni ordinarie con quelle speciali;
- introduce una nuova numerazione degli articoli;
- individua espressamente le norme abrogate.
Il riordino avrà comunque conseguenze operative rilevanti.
Dal 2027, professionisti, imprese, amministrazioni e software house dovranno adeguare i riferimenti normativi utilizzati nei contratti, nei pareri, nei modelli dichiarativi, nei verbali societari, nelle procedure interne e nei programmi gestionali.
La nuova collocazione delle disposizioni richiederà inoltre un’attenta verifica delle corrispondenze tra gli articoli del DPR n. 917/1986 e quelli del decreto legislativo n. 117/2026.
Come è strutturato il nuovo TUIR?
Il nuovo TUIR è composto da 377 articoli, organizzati in quattro parti:
1. Regime ordinario;
2. Regimi speciali;
3. Imposizione minima globale;
4. Disposizioni varie, transitorie e finali.
Ogni parte è a sua volta suddivisa in titoli, capi e sezioni, secondo una struttura che tiene conto della natura dell’imposta, del soggetto passivo e dello specifico regime fiscale applicabile.
Cosa contiene la Parte I del nuovo TUIR?
La Parte I è dedicata al regime ordinario e comprende gli articoli da 1 a 200.
Raccoglie il nucleo centrale della disciplina relativa alle imposte sui redditi e conserva, nei suoi elementi essenziali, l’impostazione tradizionale del precedente TUIR.
La Parte I è suddivisa in quattro titoli dedicati rispettivamente:
- all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- all’imposta sul reddito delle società;
- alle disposizioni comuni ai fini IRPEF e IRES;
- ai rapporti internazionali.
All’interno di questa sezione trovano collocazione le norme sulle diverse categorie di reddito delle persone fisiche, sulla determinazione del reddito complessivo e sulla tassazione delle società.
Sono inoltre disciplinate le operazioni straordinarie, i dividendi, le plusvalenze, le perdite fiscali, i rapporti tra soggetti residenti e non residenti e altri istituti centrali per la fiscalità delle imprese.
La Parte I rappresenta quindi il riferimento principale per la disciplina ordinaria dell’imposizione diretta.
Cosa contiene la Parte II del nuovo TUIR?
La Parte II comprende gli articoli da 201 a 307 ed è dedicata ai regimi speciali.
In questa sezione sono state raccolte numerose disposizioni precedentemente collocate in leggi autonome o in specifici provvedimenti fiscali.
La ripartizione dei regimi segue, anche in questo caso, il criterio del soggetto passivo, distinguendo le disposizioni applicabili alle persone fisiche da quelle rivolte alle società e agli altri operatori economici.
Tra le discipline comprese nella Parte II rientrano:
- cedolare secca sulle locazioni;
- locazioni brevi;
- piani individuali di risparmio;
- premi di risultato;
- regime fiscale dei lavoratori impatriati;
- agevolazioni per docenti e ricercatori;
- disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri;
- regime forfettario;
- disciplina delle società di comodo;
- regimi applicabili alle cooperative;
- disposizioni relative al settore agricolo;
- tonnage tax;
- imposte sostitutive su determinate plusvalenze.
La collocazione di tali norme in una sezione autonoma facilita l’individuazione dei regimi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria.
Particolare rilievo assume il regime forfettario, ora disciplinato dagli articoli da 232 a 243. I relativi coefficienti di redditività sono riportati nell’Allegato D e differenziati in base al codice ATECO dell’attività esercitata.
Cosa contiene la Parte III del nuovo TUIR?
La Parte III comprende gli articoli da 308 a 360 ed è dedicata all’imposizione minima globale.
La disciplina recepisce e coordina nel Testo unico le regole relative alla Global Minimum Tax, sviluppate in ambito OCSE attraverso il cosiddetto Pillar Two e successivamente recepite dall’Unione europea.
L’obiettivo è garantire un livello minimo di imposizione effettiva per i grandi gruppi multinazionali e nazionali.
La Parte III disciplina, tra gli altri aspetti:
- l’ambito soggettivo di applicazione;
- la determinazione dei ricavi rilevanti;
- il calcolo del reddito o della perdita rilevante;
- la determinazione dell’aliquota effettiva;
- gli aggiustamenti fiscali;
- l’imposta minima integrativa;
- l’imposta minima suppletiva;
- l’imposta minima nazionale;
- le operazioni di riorganizzazione;
- gli obblighi dichiarativi e amministrativi.
La disciplina presenta un elevato grado di complessità e riguarda principalmente gruppi di grandi dimensioni, con strutture societarie e operative distribuite in più giurisdizioni.
Cosa contiene la Parte IV del nuovo TUIR?
La Parte IV comprende gli articoli da 361 a 377 e raccoglie le disposizioni varie, transitorie e finali.
Questa sezione svolge una funzione essenziale di coordinamento tra il nuovo Testo unico e la normativa precedente.
Vi sono contenute, tra le altre, disposizioni relative a:
- deducibilità dell’IMU;
- maggiorazioni degli ammortamenti;
- norme di interpretazione autentica;
- regimi transitori;
- coordinamento dei riferimenti normativi;
- abrogazione delle disposizioni precedenti;
- decorrenza del nuovo Testo unico.
L’articolo 376 individua le disposizioni abrogate, mentre l’articolo 377 stabilisce l’applicazione del nuovo TUIR a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Cosa prevedono i nove allegati del nuovo TUIR?
Il nuovo Testo unico è corredato dagli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Gli allegati costituiscono parte integrante della disciplina e raccolgono informazioni tecniche, elenchi e coefficienti necessari per l’applicazione delle norme.
Cosa contiene l’Allegato A?
L’Allegato A è suddiviso in due tabelle.
La prima individua le tipologie di società europee interessate dalle disposizioni sulle operazioni straordinarie tra soggetti residenti in differenti Stati membri dell’Unione europea.
La seconda elenca le imposte alle quali tali società devono essere assoggettate.
L’allegato assume rilievo, ad esempio, nell’ambito di fusioni, scissioni, conferimenti e altre operazioni transfrontaliere realizzate tra società europee.
Cosa contengono gli Allegati B e C?
Gli Allegati B e C riguardano l’imposizione minima globale.
L’Allegato B contiene le definizioni necessarie per l’applicazione della disciplina, comprese quelle relative alle entità del gruppo, ai redditi rilevanti e all’aliquota minima.
L’Allegato C riporta le percentuali applicabili per la riduzione collegata all’attività economica sostanziale, differenziate in base all’esercizio di riferimento.
Cosa contiene l’Allegato D?
L’Allegato D riporta i coefficienti di redditività utilizzati per determinare il reddito imponibile dei contribuenti che applicano il regime forfettario.
Il coefficiente varia in funzione del codice ATECO e della tipologia di attività esercitata.
Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente previsto ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, ferme restando le ulteriori regole del regime.
Cosa contengono gli Allegati E e F?
Gli Allegati E e F individuano specifiche categorie di beni materiali e immateriali strumentali.
Si tratta, in particolare, di beni interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, rilevanti ai fini delle maggiorazioni degli ammortamenti previste dalla normativa.
Cosa contiene l’Allegato G?
L’Allegato G elenca le categorie di lavoratori considerate meritevoli di maggiore tutela.
Rientrano in tale ambito, tra gli altri, i lavoratori molto svantaggiati individuati dalla normativa europea.
Cosa contengono gli Allegati H e I?
Gli Allegati H e I riguardano specifiche disposizioni fiscali applicabili ai lavoratori dipendenti residenti in determinati comuni italiani e titolari di redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera.
L’Allegato H individua i comuni interessati dal regime, mentre l’Allegato I comprende determinati comuni delle province di Brescia e Sondrio.
Al ricorrere delle condizioni previste, i lavoratori residenti nei comuni indicati possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.
Cosa accade al vecchio TUIR del 1986?
Dal 1° gennaio 2027 saranno abrogati gli articoli da 1 a 191 del DPR n. 917/1986, insieme alle ulteriori disposizioni elencate nell’articolo 376 del decreto legislativo n. 117/2026.
L’abrogazione opera in coordinamento con l’entrata in applicazione del nuovo Testo unico.
Per i periodi d’imposta precedenti al 2027 continueranno a essere considerate le norme vigenti nel relativo periodo di riferimento.
In sede di controllo, accertamento, contenzioso o presentazione di dichiarazioni integrative, sarà quindi necessario verificare la disciplina applicabile ratione temporis.
La corretta individuazione della norma vigente nel periodo interessato resterà essenziale anche dopo l’entrata in applicazione del nuovo TUIR.
Domande frequenti
Che cosa significa TUIR?
TUIR significa Testo unico delle imposte sui redditi. È il principale corpo normativo italiano dedicato alla disciplina dell’IRPEF, dell’IRES e delle diverse categorie reddituali.
Qual è il nuovo TUIR?
Il nuovo TUIR è il Testo unico approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Quando si applica il nuovo TUIR?
Le disposizioni del nuovo TUIR si applicano dal 1° gennaio 2027. Il decreto legislativo è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026.
Quanti articoli contiene il nuovo TUIR?
Il Testo unico contiene 377 articoli, organizzati in quattro parti, oltre a nove allegati.
Il nuovo TUIR sostituisce il DPR 917/1986?
Dal 1° gennaio 2027 saranno abrogati gli articoli da 1 a 191 del DPR n. 917/1986. La disciplina sarà quindi contenuta nel decreto legislativo n. 117/2026.
Dove si trova il regime forfettario nel nuovo TUIR?
Il regime forfettario è disciplinato dagli articoli da 232 a 243. I coefficienti di redditività sono riportati nell’Allegato D.
Qual è la soglia della Global Minimum Tax?
La disciplina riguarda, in via generale, i gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa
Qual è l’aliquota minima globale?
L’aliquota minima prevista dalla disciplina dell’imposizione minima globale è pari al 15%.
Cosa devono fare imprese e professionisti entro il 2027?
Imprese e professionisti dovranno aggiornare i riferimenti normativi presenti nei contratti, nei pareri, nelle procedure, nei modelli e nei software, verificando la corrispondenza tra il vecchio e il nuovo TUIR
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