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Guida · HoldingLettura completa · agg. 2026

Perché costituire una holding

La guida completa di Assoholding: cos’è una holding, le tipologie, perché e quando conviene, e tutti i vantaggi — fiscali, finanziari e di gestione — fino alle forme giuridiche e ai requisiti legali.

La costituzione di una holding company, in Italia conosciuta semplicemente come “holding”, significa costituire una società finanziaria che detiene partecipazioni o quote di altre società sulle quali — ove controllate — esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale.

La struttura che si viene a creare con la costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo (chiamata anche parent) e al di sotto di essa si trovano le società figlie o controllate (subsidiary).

Holding
capogruppo · parent
Società A
operativa
Società B
immobiliare
Società C
partecipata
La holding controlla le società operative: una sola cabina di regia sopra il gruppo.

01Cos’è una holding

La costituzione di una holding company, in Italia conosciuta semplicemente come “holding”, significa costituire una società finanziaria che detiene partecipazioni o quote di altre società sulle quali – ove controllate – esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale.

02Le tipologie di holding

Per differenziare le varie tipologie di holding, è utile innanzitutto distinguere tra due modelli:

  • Le holding pure o finanziarie: sono holding che hanno come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate e non svolgono alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi.
  • Le holding impure o miste (dette anche operative): società holding che, insieme all’attività di gestione finanziaria, portano avanti attività industriali o commerciali.

Esistono inoltre:

  • Le investment holding, vale a dire holding che acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza però dover controllare e gestire il capitale delle società figlie.
  • Le holding gestorie o settoriali, che possono avere sia natura finanziaria sia natura operativa, e che riuniscono società con business strategicamente interdipendenti (ad esempio quelle operano in settori complementari) al fine di gestirle in modo sinergico.
  • Le subholding, tipicamente di natura finanziaria, che si interpongono tra una società capogruppo e le varie società figlie operanti nello stesso settore. Nei gruppi più grandi non è raro che l’attività della holding venga esercitata tramite una o più subholding.
  • Le holding di famiglia, holding i cui soci sono membri della stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore (o dei fondatori), il quale conferisce alla holding le proprie quote o azioni detenute nelle società operative subsidiary, che possono quindi essere gestite in modo unitario e accentrato. Questa tipologia di holding è particolarmente importante in Italia, dove è in assoluto la più diffusa. Il tessuto economico e produttivo italiano è infatti in gran parte costituito da imprese a guida familiare, e moltissime di queste sono di piccola o media dimensione (le cosiddette PMI). La costituzione di una holding di famiglia risulta essere una valida soluzione al sempre più attuale problema del passaggio generazionale.

I vantaggi risiedono soprattutto nella possibilità di gestire il passaggio riducendo al minimo le conflittualità familiari, che sono spesso causa di rallentamenti – se non addirittura di paralisi – dell’attività. Pianificare il trasferimento di capitale e responsabilità gestionale di un’azienda attraverso lo strumento della holding consente ad esempio di separare gli interessi di quanti – tra gli eredi – siano realmente interessati e pronti ad affrontare una gestione attiva dell’impresa, da quelli di chi guarda ai soli redditi derivanti dalla detenzione di quote o azioni, ma non è in grado o non vuole partecipare alle scelte di amministrazione.

03Perché costituire una holding: utilità e benefici

Creare una holding può far realizzare alcuni importanti obiettivi, che in particolare riguardano:

  1. lo sviluppo e la diversificazione del business;
  2. l’apertura a soggetti terzi;
  3. la tutela del patrimonio aziendale;
  4. la risposta a necessità di ordine produttivo e commerciale;
  5. la risposta a necessità di ordine finanziario;
  6. l’ottimizzazione fiscale;
  7. la pianificazione del passaggio generazionale.

1) Sviluppo e diversificazione del business

Attraverso la costituzione di una holding, un imprenditore ha la possibilità di allargare il proprio business, estendendone le attività anche in settori complementari o vicini. Ciò è utile soprattutto in un momento storico, come questo, caratterizzato dal susseguirsi di grandi cambiamenti all’interno dei sistemi economici e produttivi e dall’espandersi sempre più rapido dei mercati.

La nascita di una holding può essere connessa, inoltre, all’opportunità di partecipare finanziariamente alle prime fasi di sviluppo di start-up promettenti, acquisendone azioni o quote che verranno poi cedute, solo in un secondo momento – cioè una volta che suddette start-up avranno raggiunto il successo – a realtà di dimensione maggiore o con maggiori risorse.

2) Tutela del patrimonio aziendale

Una delle principali ragioni per le quali si pensa alla costituzione di una holding è quella di proteggere il patrimonio aziendale, mettendolo al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori e in generale preservandolo da vicende personali, familiari, successorie e fiscali.

Gli strumenti di protezione patrimoniale a disposizione di un’impresa italiana sono molti (il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, gli atti o vincoli di destinazione, la polizza assicurativa e altri). Fra di essi, la holding non solo consente di tutelare il patrimonio da creditori terzi, dalle banche o dal fisco, bensì permette anche di amministrarlo e gestirlo in modo efficiente.

Di particolare rilievo è, in questo senso, la cosiddetta holding di famiglia, molto presente in Italia. Essa è utile non solo come forma di salvaguardia del patrimonio dell’impresa-famiglia, ma anche come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari.

3) Gestione del passaggio generazionale

Come visto al punto precedente, creare una holding può essere la soluzione al problema del passaggio generazionale, vale a dire quel processo al termine del quale il capitale e la gestione di un’impresa vengono trasferiti dai fondatori ai successori con il fine di garantire la continuità dell’impresa stessa.

Talvolta questo processo risulta particolarmente difficile, soprattutto quando non era stato precedentemente pianificato o quando non tutti gli eredi hanno attitudini e capacità imprenditoriali. Una holding consente invece di frazionare l’impresa di famiglia in diverse e specifiche attività, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede. Ad esempio si può destinare ad un figlio la gestione di una società produttiva e a un altro quella di una società commerciale, o ancora si possono coinvolgere solo alcuni figli nell’attività operativa, compensando gli altri con la detenzione di quote (senza quindi dotarli di alcun ruolo direttivo). In questo modo, la strategia del gruppo continuerebbe comunque ad essere gestita in modo unitario e coerente, poiché la governance rimarrebbe in capo alla holding.

4) Necessità di ordine produttivo e commerciale

Nel caso – per la verità molto frequente – in cui una sola famiglia sia proprietaria di più società che, pur non operando nello stesso settore, risultano ugualmente complementari e interconnesse, può essere conveniente creare una holding in grado di indirizzarle verso una politica comune.

Attraverso la cessione del controllo delle diverse società operative alla holding è infatti possibile razionalizzarne la gestione e determinare una strategia unitaria per l’intero gruppo, mantenendone accentrata la proprietà.

Se le società in esame dovessero essere numerose e le attività coinvolte particolarmente diversificate, è comunque possibile utilizzare delle subholding di settore, guidate da soggetti specializzati nello specifico campo d’interesse. La società capogruppo avrà la responsabilità di coordinare le altre dettando loro un indirizzo comune, mentre le società figlie si occuperanno della gestione operativa.

5) Necessità di ordine finanziario

Le società di proprietà di una stessa famiglia possono avere esigenze di carattere finanziario molto diverse, non solo in termini di capitale disponibile, ma anche di tempistiche. Ad esempio le principali risorse e necessità finanziarie delle società componenti il gruppo potrebbero non concentrarsi nella stessa parte dell’anno, oppure una società potrebbe incorrere in difficoltà finanziarie laddove un’altra potrebbe al contempo ritrovarsi con un eccesso di liquidi.

Con l’utilizzo di un contratto di cash pooling, la holding può svolgere la funzione di “tesoriere”, accentrando tutta la liquidità del gruppo e mettendola a disposizione della società operativa che di volta in volta ne avrà bisogno, senza che questa debba quindi accedere al credito bancario. In questo modo si andranno ad annullare tutti quei vincoli e costi che il ricorso al sistema bancario comporta per le imprese.

Per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti, inoltre, la presenza di una holding garantisce l’indubbio vantaggio di avere una maggiore credibilità agli occhi del sistema bancario. Prendiamo per esempio il caso di una società operativa che avesse bisogno di risorse finanziarie per sviluppare la propria attività: in questa circostanza la banca sarà certamente più incline a concedere il prestito alla holding (che a sua volta lo metterà a disposizione della società controllata) potendo questa dare maggiori garanzie di solvibilità e stabilità.

6) Ottimizzazione fiscale

La holding è un valido strumento di pianificazione tributaria in quanto consente di usufruire di alcuni speciali regimi di tassazione agevolata (ad esempio quello della Participation Exemption), nonché di attuare particolari strategie di allocazione che consentano una distribuzione degli utili ottimizzata e più efficiente dal punto di vista del prelievo fiscale.

Elencati sinteticamente i motivi per i quali può essere utile costituire una holding, passiamo ora ad analizzare nel dettaglio quali vantaggi essa offre dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.

04I vantaggi fiscali

I principali vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una holding sono:

  • la possibilità di usufruire del regime della Participation Exemption (PEX);
  • l’utilizzo del consolidato fiscale o dell’IVA di gruppo;
  • la possibilità di utilizzare i finanziamenti infragruppo;
  • lo sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi.

La Participation Exemption (PEX)

La Participation Exemption, abbreviata in “PEX”, è stata introdotta con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, attuativo della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 e contenente la riforma dell’imposizione sul reddito delle società (spesso ricordata come “riforma Tremonti”).

La riforma – originata dalla necessità di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello prevalente negli altri Paesi dell’Unione europea – ha apportato variazioni sostanziali alla disciplina contenuta nel D.P.R. 917/86, altrimenti detto Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), modificandone anche la struttura e la suddivisione interna.

Le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato:

  • la sostituzione della vecchia Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) con l’attuale Imposta sul Reddito delle Società (IRES);
  • il regime di tassazione dei dividendi, con l’abolizione del credito d’imposta;
  • l’introduzione del consolidato fiscale;
  • il contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese (“thin capitalization”);
  • il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali;
  • la riduzione dell’aliquota al 33%;
  • l’esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni (la cosiddetta “participation exemption”).

Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 87, le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni da parte di un soggetto IRES concorrono in misura minima alla formazione del reddito imponibile – essendo infatti esenti al 95% – a condizione però che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti. Questi riguardano, tra le altre cose, il periodo di possesso delle partecipazioni (almeno dodici mesi di possesso ininterrotto prima della cessione) e la residenza fiscale della società partecipata. Sono infatti esclusi i Paesi “a fiscalità privilegiata”, vale a dire quelle nazioni comunemente definite “paradisi fiscali” poiché assoggettate a regimi di tassazione estremamente bassi o addirittura nulli.

Possono invece godere del regime PEX tutti i soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Nello specifico, si tratta delle società di capitali (S.p.A.; S.a.p.A.; S.r.l.), delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), delle società di armamento e degli enti pubblici e privati, residenti e non, diversi dalle società (inclusi i trust, i consorzi e le associazioni non riconosciute). Non si applica, invece, alle persone fisiche, agli investitori istituzionali, alle società semplici e a tutti gli enti ad esse equiparati.

Il regime PEX consiste essenzialmente in una considerevole detassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni.

Accanto al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze, il legislatore ha altresì previsto l’indeducibilità delle minusvalenze per le medesime partecipazioni. Anche le minusvalenze sono pertanto divenute, a seguito della riforma, fiscalmente irrilevanti.

Per quanto riguarda il caso delle holding, l’art. 87, comma quinto, detta delle disposizioni specifiche, prevedendo che

“per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante”.

Tanto per le holding “pure”, quanto per le holding “operative”, i due requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) dell’art.87 – quindi la residenza fiscale e l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale – devono essere rispettati dalle società partecipate e non dalla partecipante.

Riassumendo, per ciò che riguarda le holding, il regime della participation exemption rileva in presenza delle seguenti condizioni:

  1. possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
  2. classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  3. residenza fiscale in un Paese che non abbia regime fiscale privilegiato da parte delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding;
  4. esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 Tuir.

Il consolidato fiscale e l’IVA di gruppo

Il consolidato fiscale è un particolare regime fiscale che consente alle società di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario (riunendo, nel caso delle holding, la tassazione delle società controllate con quella della capogruppo).

In sostanza tramite lo strumento del consolidato fiscale viene determinata un’unica base imponibile, e quindi un unico importo da versare, per l’intero gruppo di imprese aderenti. Le società aderenti liquidano le imposte su un imponibile pari alla somma algebrica di quelli determinati in capo a ciascuna (oltre alle rettifiche di consolidamento) e possono compensare tra di loro i rispettivi crediti e debiti d’imposta.

La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale è disciplinata agli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si distinguono la “società controllante” (quella che effettua il consolidamento) e le “società controllate” (quelle incluse nel consolidato). La normativa considera “rilevante” una partecipazione di almeno il 50% del totale, in termini di maggioranza di voti in assemblea ordinaria, di partecipazione agli utili e al capitale. Sono escluse le società che già usufruiscono della riduzione dell’aliquota IRES, quelle in trasparenza o in tonnage tax, nonché le società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa. Non tutte le società del gruppo sono tenute ad aderire: la scelta è rimessa a ognuna singolarmente.

Un’altra agevolazione prevista per le holding è quella data dalla disciplina dell’Iva di gruppo, introdotta con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (noto come “Decreto Iva”) in particolare all’art. 73 comma 3. In base a questa disciplina, la società controllante concentra su di sé tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni periodiche dell’Iva (mensili o trimestrali) e al conguaglio di fine anno, in modo da compensare le eventuali posizioni creditorie con quelle debitorie.

Con l’opzione dell’Iva di gruppo le imprese collegate possono costituirsi come gruppo unico ed essere considerate congiuntamente, come un unico contribuente, nei confronti del fisco (solo ai fini Iva). Il gruppo opera sotto un’unica partita Iva, di conseguenza le operazioni interne al gruppo non saranno soggette ad Iva, mentre quelle verso soggetti esterni si considerano poste in essere dal gruppo e non dalla singola impresa. La controllante deve possedere azioni o quote per più del 50% del capitale.

I finanziamenti infragruppo

Un altro interessante risultato conseguibile attraverso l’utilizzo di una holding è quello di poter razionalizzare la funzione finanziaria attraverso il coordinamento-accentramento della pianificazione operativa e/o strategica delle società partecipate. I finanziamenti infragruppo sono generalmente realizzati nei gruppi di società in cui non sia stato formalizzato l’accentramento della tesoreria tramite un accordo di cash pooling.

La tassazione agevolata sui dividendi

Un altro vantaggio dato dalla creazione di una holding è quello di poter agire come “società cassaforte”, accentrando tutti i dividendi delle società partecipate e quindi concentrando nelle sue mani la gestione finanziaria dell’intero gruppo.

L’imponibilità degli utili, grazie alla PEX, è ridotta al 5%, e in taluni casi si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi distribuiti, ovvero quando si tratta di holding estere costituite in paesi dell’Unione europea. Ciò è possibile nel rispetto della disciplina prevista dalla “Direttiva Madre-Figlia” (Direttiva n. 90/435/Cee, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 136/1993) e, in alcune situazioni, dalle Convenzioni internazionali.

Per questa ragione, l’utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale. Ad esempio una holding di partecipazioni tedesca può ricevere dividendi in esenzione di imposta da una sua società controllata italiana. Attraverso questo sistema di trasferimento dei dividendi agevolato, la holding potrà poi decidere come gestire la liquidità accentrata: se reinvestirla nelle società controllate o distribuirla ai soci.

Esempio · plusvalenza da cessione partecipazioni
Senza regime PEX
100%
plusvalenza interamente imponibile: su 1.000.000 € imponibile pieno.
Con regime PEX
5%
esente al 95%: su 1.000.000 € solo 50.000 € concorrono al reddito.
Esempio illustrativo, al ricorrere dei requisiti dell’art. 87 TUIR. Non costituisce consulenza fiscale.

05I vantaggi finanziari

Tra i vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding, va senz’altro menzionata la possibilità di razionalizzare l’assetto finanziario dell’intero gruppo ad essa sottoposto. Attraverso la holding è possibile gestire in maniera ottimale le disponibilità finanziarie delle diverse società controllate, accentrandole in capo ad un unico soggetto giuridico (la società capogruppo) secondo un accordo di cash pooling.

Con questo termine si indica l’accentramento di tutte le risorse finanziarie (tanto i flussi in entrata quanto i flussi in uscita) di un gruppo presso un’unica società (detta pooler), la quale gestirà la liquidità e i pagamenti di tutte le altre (partecipants). Tramite questo meccanismo una società del gruppo può trasferire il suo eccesso di liquidità ad un’altra che invece ne ha bisogno, senza che quest’ultima debba ricorrere al credito bancario, notevolmente più costoso. Per attuarlo sarà necessario realizzare un sistema di conti correnti comprendente un conto “centrale” (pool account) e tanti conti “periferici” quante sono le società del gruppo che intendano partecipare.

Gli schemi di gestione del cash pooling sono essenzialmente due:

  1. “a saldi compensati” (notional cash pooling): ogni società che partecipa all’accordo ha un proprio conto corrente aperto; i conti di ciascuna società potranno andare a debito purché il saldo complessivo di tutti i conti sia positivo o pari a zero. Non vi sono movimentazioni dei saldi: la compensazione è solo “virtuale”, non “fisica”, quindi operativamente meno complessa. Va detto però che il notional cash pooling non è sempre riconosciuto dagli ordinamenti giuridici: in Italia la sua applicazione è ostacolata, pur in assenza di norme che lo vietino espressamente.
  2. “a saldi zero” (zero balance system): una singola società del gruppo, generalmente la controllante (il pooler), è titolare di un conto corrente nel quale vengono accentrati i saldi dei conti correnti delle altre società. La liquidità dei conti periferici viene quotidianamente – di norma a fine giornata – riversata nel conto centrale; all’inizio di ciascun giorno tutti i conti presentano un saldo pari a zero. È più complesso dal punto di vista gestionale ma è il modello maggiormente conosciuto e utilizzato in Italia.

06I vantaggi di gestione

I benefici connessi alla creazione di una holding riguardano anche l’aspetto gestorio, in particolar modo perché questa garantisce il raggruppamento e il consolidamento della proprietà del gruppo. Anche le funzioni e i servizi comuni alle diverse società controllate possono essere accentrati, aumentandone così l’efficienza e allo stesso tempo riducendone i costi. Infine gli eventuali dissidi tra i soci possono essere contenuti e risolti più facilmente al livello della capogruppo, senza ostacolare l’attività delle società operative; allo stesso modo si possono gestire, eliminando o comunque riducendo i conflitti, la cessione di quote o il passaggio generazionale.

07La tassazione della holding

Abbiamo già visto come la creazione di una holding rappresenti una delle migliori strategie di pianificazione fiscale per semplicità ed efficacia. L’aliquota IRES per le società di capitali è fissata di norma al 24%, ma è possibile optare – rispettando alcune condizioni richieste per legge – per il regime della trasparenza fiscale.

Il sistema della trasparenza fiscale, disciplinato agli artt. 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che il reddito di una società sia tassato imputando gli utili o le perdite generate dalla società direttamente in capo ai soci, ognuno dei quali ne risponde pro quota.

Mentre nel regime ordinario è tassata la società che ha prodotto il reddito, in questo caso il reddito è attribuito ai singoli soci. L’opzione della trasparenza fiscale può essere molto conveniente quando i soci hanno posizioni fiscali favorevoli, ad esempio se possono usufruire di spese deducibili e crediti d’imposta compensabili. Più alto sarà il reddito imponibile della società, minore diverrà la convenienza del regime della trasparenza. Allo stesso modo è sconsigliabile aderire alla trasparenza fiscale quando i soci non sono numerosi o hanno altri redditi rilevanti.

08Come si costituisce una holding

La holding si costituisce per atto pubblico. Uno degli elementi fondamentali della sua costituzione riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello di governance secondo cui strutturarla. Una holding potrà avere la veste giuridica di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita per azioni.

09Le forme giuridiche

La società semplice (S.s.)

È il modello più elementare di società di persone, la cui principale caratteristica è quella di non poter avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. Si applica prevalentemente ad attività agricole, professionali in forma associata e, in taluni casi, alla gestione di immobili. Viene costituita tramite un contratto sociale senza particolari formalità, salvo quelle connesse ai beni conferiti; non è richiesto un capitale sociale minimo e va iscritta al Registro delle Imprese entro trenta giorni.

Prevede la responsabilità personale illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (con possibilità di patto per limitarne alcuni) e ha autonomia patrimoniale imperfetta. I vantaggi sono l’assenza di formalismi (minori costi gestionali), la flessibilità di amministrazione e regole contabili semplici: tra l’altro non è tenuta a redigere un bilancio annuale.

La società in nome collettivo (S.n.c.)

È il modello “base” di società per lo svolgimento di attività commerciali, generalmente di dimensione medio-piccola. Si costituisce per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci; a differenza della società semplice non è possibile stipulare patti per escludere la responsabilità di uno o più soci. È soggetta a fallimento.

La società in accomandita semplice (S.a.s.)

Società commerciale costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevede la suddivisione dei soci in accomandatari (amministrazione e rappresentanza, responsabilità illimitata e solidale, nome nella ragione sociale) e accomandanti (responsabilità limitata alle quote conferite, esclusi dall’amministrazione). È particolarmente utile alla pianificazione del passaggio generazionale, ad esempio quando non tutti gli eredi hanno competenze o interesse a ruoli direttivi.

La società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata è un tipo di società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Ogni socio è titolare di una quota unitaria corrispondente ad una frazione del capitale sociale da lui sottoscritta; proporzionalmente alla quota posseduta da ciascun socio saranno poi suddivisi i diritti sociali. Viene tradizionalmente utilizzata per attività di dimensioni più ridotte rispetto a quelle che si costituiscono in forma di società per azioni.

È dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i soci non sono quindi responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Si costituisce per atto pubblico, in forma di contratto o anche di atto unilaterale (se si tratta di una società unipersonale).

Il capitale sociale deve essere pari ad un minimo di 10.000 euro, e il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo. Da qualche anno la legge consente che il capitale iniziale sia inferiore a patto che i conferimenti siano fatti esclusivamente in denaro e vengano versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione; in questo caso l’ammontare deve comunque essere superiore a 1 euro. Per quanto riguarda l’assetto amministrativo, la S.r.l. gode di un ampio margine di discrezionalità: la legge consente di personalizzare un gran numero di clausole statutarie, dandole molta flessibilità dal punto di vista organizzativo.

La società per azioni (S.p.A.)

La società per azioni, disciplinata agli articoli 2325 ss. del Codice Civile, è il modello più rilevante e diffuso di società di capitali e rappresenta la forma più evoluta di organizzazione di un’impresa. Si costituisce per atto pubblico (contratto associativo o atto unilaterale nel caso di S.p.A. unipersonali) e viene in esistenza solo nel momento della sua registrazione, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese. È dotata di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio, nettamente separato da quello dei soci.

Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo di 50.000 euro, di cui il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori. Il capitale sociale è frazionato in azioni: ogni azione rappresenta una quota di partecipazione e incorpora i relativi diritti sociali, oltre ad essere di norma liberamente trasferibile.

Per quanto concerne l’assetto amministrativo, si possono individuare tre diversi modelli: il modello tradizionale, nel quale un organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o amministratore unico) gestisce la società mentre il Collegio Sindacale è l’organo di controllo; il sistema dualistico, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Gestione eletto dal Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo), a sua volta eletto dall’Assemblea; il sistema monistico, che affida l’amministrazione al Consiglio di Amministrazione sottoposto al controllo di un Comitato costituito al suo interno. I soci compongono l’Assemblea, tenuta a riunirsi almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e avente capitale sociale diviso in azioni, che si differenzia dalla S.p.A. poiché prevede due diverse categorie di soci: i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e soggetti agli obblighi previsti per gli amministratori delle società per azioni; e i soci accomandanti, che rispondono nei limiti del proprio conferimento ma sono esclusi dall’attività di amministrazione.

Per le S.a.p.a. valgono le stesse norme delle società per azioni, con alcune specifiche: l’atto costitutivo deve indicare i soggetti accomandatari e la denominazione sociale deve contenere il nome di uno o più accomandatari. Contrariamente a quanto avviene nelle S.a.s., il ruolo di accomandatario non può essere scisso da quello di amministratore. La scelta di costituire una S.a.p.a. può risultare utile a grandi imprese di famiglia, intenzionate a impedire scalate azionarie da parte di soggetti esterni; tuttavia è una forma societaria che non ha incontrato ampia diffusione.

La scelta di quale forma giuridica dare alla holding passa da una serie di valutazioni: tanto le società di persone quanto quelle di capitali presentano pro e contro dal punto di vista gestionale, fiscale e in termini di costi e adempimenti.

10I requisiti legali

A seconda del Paese in cui si sceglie di costituirla, la holding deve rispettare una serie di requisiti legali. Generalmente si richiede che:

  • la capogruppo detenga più del 50% dei diritti di voto nelle controllate;
  • la capogruppo sia membro della controllata e abbia il diritto di nominare e rimuovere la maggioranza degli organi;
  • la capogruppo controlli, in base ad accordi con gli altri azionisti, la maggioranza dei diritti di voto in assemblea.

È inoltre necessario che la holding rediga uno statuto e scelga il codice di attività (codice Ateco). In alcuni Paesi lo statuto è soggetto a vincoli di forma e contenuto; la denominazione è invece del tutto discrezionale e non deve necessariamente richiamare la natura di holding.

11Domande frequenti

Qual è la differenza tra holding pura e mista?+

La holding pura (o finanziaria) si limita al coordinamento tecnico-finanziario delle controllate; la mista (o operativa) affianca anche attività industriali o commerciali.

Come vengono tassati i dividendi di una holding?+

Grazie alla PEX l’imponibilità è ridotta al 5%, fino alla completa detassazione nei casi previsti dalla Direttiva Madre-Figlia per le holding UE.

Quale forma giuridica scegliere?+

Dipende da obiettivi, numero di soci, fiscalità, costi e adempimenti. Società semplice e S.r.l. sono tra le più usate per le holding di famiglia; la valutazione va fatta caso per caso.

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