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Guida · Fiscalità 14 luglio 2026 · 13 min di lettura · 16 capitoli

Redditometro 2026: nuove soglie, controlli fiscali e movimenti bancari

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Il ridimensionamento dell’accertamento sintetico non comporta, tuttavia, la scomparsa dei controlli fiscali.

Il redditometro non è stato abolito, ma il suo utilizzo è stato circoscritto ai casi in cui emerge una sproporzione particolarmente rilevante tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello ricostruibile sulla base delle spese sostenute.

La disciplina vigente prevede una doppia soglia. Il reddito complessivo accertabile deve superare di almeno il 20% quello dichiarato e, contemporaneamente, la differenza deve essere pari ad almeno dieci volte l’importo annuo dell’assegno sociale.

Assumendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale previsto per il 2026, il secondo parametro è pari a 71.011,20 euro. Tale valore deve però essere rapportato al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento: un controllo avviato nel 2026 può infatti riguardare anche annualità precedenti, per le quali deve essere considerato il parametro applicabile al relativo periodo.

Il ridimensionamento dell’accertamento sintetico non comporta, tuttavia, la scomparsa dei controlli fiscali. L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari per effettuare analisi del rischio e individuare eventuali incoerenze tra redditi dichiarati, disponibilità finanziarie, spese e incrementi patrimoniali.

La questione assume particolare rilievo per imprenditori, soci, amministratori e famiglie titolari di partecipazioni, chiamati a mantenere una chiara separazione tra disponibilità personali, patrimonio societario e flussi provenienti da holding e società partecipate.

Redditometro 2026: cosa sapere in sintesi

  • Il redditometro non è stato cancellato dall’ordinamento.
  • L’accertamento sintetico riguarda il reddito complessivo delle persone fisiche.
  • Il reddito accertabile deve superare di almeno il 20% quello dichiarato.
  • La differenza deve essere anche pari ad almeno dieci volte l’assegno sociale annuo.
  • Per il periodo d’imposta 2026, il parametro è calcolabile in 71.011,20 euro.
  • Redditometro e indagini finanziarie sono strumenti distinti.
  • Un’anomalia bancaria non determina automaticamente un accertamento.
  • Il contribuente può dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate e la loro eventuale irrilevanza fiscale.

Che cos’è il redditometro

Nel linguaggio corrente, il termine “redditometro” viene spesso utilizzato per indicare, in senso ampio, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche disciplinata dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La norma consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute durante il periodo d’imposta.

La ricostruzione può inoltre fondarsi sul contenuto induttivo di elementi indicativi della capacità contributiva, individuati attraverso campioni significativi di contribuenti e differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Possono assumere rilievo, per esempio:

  • l’acquisto di immobili;
  • gli investimenti finanziari;
  • l’acquisto e il mantenimento di autoveicoli o imbarcazioni;
  • le spese per ristrutturazioni;
  • gli incrementi patrimoniali;
  • le spese personali o familiari non coerenti con il reddito dichiarato.

Non è quindi il semplice possesso di un bene di valore a determinare l’accertamento. L’elemento centrale è la presenza di una sproporzione qualificata tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa concretamente manifestata.

Il redditometro è ancora in vigore nel 2026?

Sì. Non è corretto affermare che il redditometro sia stato formalmente abolito.

L’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 continua a disciplinare la determinazione sintetica del reddito. Il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 ne ha però ristretto significativamente l’ambito di applicazione, introducendo una soglia economica assoluta accanto al tradizionale scostamento percentuale.

Lo strumento resta quindi previsto dall’ordinamento, ma può essere utilizzato soltanto quando la differenza tra reddito dichiarato e reddito accertabile raggiunge dimensioni particolarmente rilevanti.

Quando può scattare il redditometro?

La determinazione sintetica può essere effettuata quando il reddito complessivo accertabile:

  1. eccede di almeno un quinto, quindi del 20%, quello dichiarato;
  2. lo supera comunque di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo.

Le due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

La soglia percentuale del 20%

Il primo requisito riguarda il rapporto tra reddito accertabile e reddito dichiarato.

Il reddito ricostruito dall’Amministrazione deve eccedere di almeno un quinto quello indicato nella dichiarazione. Uno scostamento inferiore al 20% non consente di procedere attraverso questo specifico strumento.

La soglia collegata all’assegno sociale

Il secondo requisito introduce una soglia economica assoluta, collegata all’importo annuo dell’assegno sociale.

Per il 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro per tredici mensilità, per un valore complessivo annuo di 7.101,12 euro.

Dieci volte tale importo corrispondono a:

71.011,20 euro

Con riferimento al periodo d’imposta 2026, il reddito accertabile deve quindi superare quello dichiarato non soltanto del 20%, ma anche di almeno 71.011,20 euro.

Il riferimento temporale è importante. L’importo non deve essere applicato indistintamente a tutti gli accertamenti effettuati nel 2026, poiché il controllo può riguardare periodi d’imposta precedenti. In tali casi deve essere verificato il valore rilevante per l’annualità oggetto di accertamento.

Un esempio concreto

Si consideri un contribuente che, per il periodo d’imposta 2026, dichiara un reddito complessivo di 40.000 euro.

Dato Primo caso Secondo caso
Reddito dichiarato 40.000 € 40.000 €
Reddito accertabile 100.000 € 115.000 €
Differenza 60.000 € 75.000 €
Soglia del 20% superata Sì Sì
Soglia di 71.011,20 € superata No Sì
Presupposti quantitativi Non completi Completi

Nel primo caso, pur risultando ampiamente superata la soglia percentuale, la differenza non raggiunge il parametro collegato all’assegno sociale.

Nel secondo caso risultano invece soddisfatti entrambi i requisiti quantitativi.

Ciò non significa che l’accertamento sia automaticamente fondato. Il contribuente mantiene il diritto di fornire dati, documenti e chiarimenti sulle risorse utilizzate per sostenere le spese contestate.

Redditometro e controlli sui conti correnti sono la stessa cosa?

No. L’accertamento sintetico e le indagini finanziarie sono strumenti distinti.

Il redditometro, inteso in senso ampio, consente di ricostruire il reddito complessivo della persona fisica partendo dalle spese sostenute e dagli elementi indicativi della sua capacità contributiva.

Le indagini finanziarie riguardano invece i dati e le operazioni relative ai rapporti bancari e finanziari riconducibili al contribuente.

I due strumenti possono concorrere all’attività di controllo, ma non devono essere confusi. Non è quindi corretto sostenere che il controllo dei conti correnti abbia semplicemente sostituito il redditometro.

L’Agenzia delle Entrate dispone di diverse banche dati e di differenti poteri istruttori, utilizzabili secondo le condizioni e le procedure previste dalla legge.

Che cos’è l’Archivio dei rapporti finanziari

L’Archivio dei rapporti finanziari è un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria nella quale confluiscono le informazioni trasmesse da banche, Poste Italiane, intermediari finanziari e altri operatori obbligati.

Tra i dati comunicati possono rientrare:

  • l’esistenza e la tipologia dei rapporti finanziari;
  • i soggetti titolari o delegati a operare;
  • il saldo iniziale e il saldo finale;
  • le movimentazioni aggregate;
  • la giacenza media annua, per le tipologie di rapporto interessate.

L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni contenute nell’Archivio per svolgere analisi del rischio fiscale e selezionare le posizioni che presentano elementi meritevoli di approfondimento.

Il Fisco controlla ogni operazione bancaria in tempo reale?

La presenza dell’Archivio dei rapporti finanziari non equivale a un controllo umano, continuo e in tempo reale di ogni acquisto, bonifico o pagamento effettuato dal contribuente.

I dati vengono utilizzati anche nell’ambito di modelli e procedure di analisi del rischio. Per queste attività l’Agenzia delle Entrate può avvalersi della pseudonimizzazione dei dati personali, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

La pseudonimizzazione non coincide con un anonimato assoluto. Rappresenta una misura adottata per ridurre l’immediata identificabilità dell’interessato durante determinate fasi dell’elaborazione.

L’emersione di un’anomalia non determina di per sé l’emissione automatica di un avviso di accertamento. L’analisi del rischio serve a selezionare le posizioni da valutare; l’eventuale attività di controllo deve poi seguire i presupposti e le procedure previsti dall’ordinamento.

Quali operazioni richiedono maggiore attenzione documentale?

Non esiste un elenco ufficiale di movimenti bancari che determinano automaticamente un controllo, né una soglia fiscale generale oltre la quale ogni bonifico viene sottoposto ad accertamento.

Esistono tuttavia operazioni per le quali, in via prudenziale, è opportuno conservare una documentazione particolarmente chiara, soprattutto quando gli importi risultano significativi rispetto al profilo economico del contribuente.

Tra queste possono rientrare:

  • versamenti in contanti frequenti o di importo rilevante;
  • accrediti ricorrenti privi di una causale precisa;
  • trasferimenti di denaro tra familiari;
  • restituzioni di prestiti non formalizzati;
  • movimenti tra conti personali e conti societari;
  • somme erogate da una società a soci o amministratori;
  • acquisti patrimoniali difficilmente conciliabili con i redditi dichiarati.

Non si tratta di indicatori che fanno scattare automaticamente una verifica. Sono, piuttosto, operazioni la cui natura dovrebbe poter essere ricostruita attraverso contratti, delibere, contabili bancarie e altri documenti coerenti.

Anche la causale del bonifico è utile, ma può non essere sufficiente da sola a dimostrare la natura sostanziale del rapporto.

Versamenti e prelievi: quali sono le differenze?

Nell’ambito delle indagini finanziarie, i versamenti non adeguatamente giustificati possono essere utilizzati come elementi presuntivi quando il contribuente non dimostra che le somme sono già state considerate nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza fiscale.

La presunzione relativa ai versamenti può trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, fermo restando il diritto del contribuente di fornire una prova analitica contraria.

La disciplina dei prelevamenti è differente.

Per i titolari di reddito d’impresa, l’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 contempla una specifica presunzione per i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, quando il contribuente non ne indica il beneficiario e gli importi superano 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili.

Queste cifre non rappresentano limiti generali alla possibilità di prelevare denaro dal proprio conto. Delimitano l’applicazione di una specifica presunzione tributaria nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presunzione che collegava i prelevamenti bancari non giustificati alla produzione di compensi professionali non dichiarati.

È quindi necessario distinguere tra:

  • accertamento sintetico;
  • indagini finanziarie;
  • presunzioni relative ai versamenti;
  • presunzioni sui prelevamenti degli imprenditori;
  • limiti all’utilizzo del denaro contante;
  • obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Si tratta di discipline differenti, con presupposti e finalità diversi.

Come può difendersi il contribuente?

Il reddito determinato sinteticamente dall’Agenzia delle Entrate non è definitivo e insuperabile.

L’articolo 38 riconosce al contribuente la possibilità di dimostrare che:

  • le spese sono state finanziate con redditi prodotti in periodi d’imposta differenti;
  • sono stati utilizzati redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
  • le somme erano legalmente escluse dalla formazione della base imponibile;
  • le spese sono state finanziate da soggetti diversi dal contribuente;
  • le spese attribuite hanno un ammontare differente;
  • è stata utilizzata una quota di risparmio formatasi negli anni precedenti.

L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica deve inoltre invitare il contribuente a comparire, personalmente o tramite un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti. Successivamente deve avviare il procedimento di accertamento con adesione.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2829 del 2026, ha chiarito che il contribuente non deve necessariamente dimostrare un collegamento diretto tra ogni singola somma e ciascuna spesa contestata.

Occorre però documentare la disponibilità complessiva di risorse diverse o pregresse e fornire circostanze idonee a rendere credibile il loro utilizzo. Non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di risparmi o disponibilità finanziarie.

Quali documenti è opportuno conservare?

La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire l’origine e la destinazione dei principali flussi finanziari.

A seconda delle operazioni effettuate, possono risultare utili:

  • estratti conto bancari;
  • contratti di prestito o finanziamento;
  • quietanze di pagamento;
  • documenti relativi a disinvestimenti;
  • atti e documenti relativi a liberalità o successioni;
  • contratti di compravendita;
  • delibere di distribuzione dei dividendi;
  • prospetti e giustificativi dei rimborsi spese;
  • delibere sui compensi degli amministratori;
  • contratti e contabili relativi ai finanziamenti soci;
  • documenti che dimostrano la formazione di risparmi negli anni precedenti.

La documentazione deve essere coerente con la natura effettiva dell’operazione. Una ricostruzione generica o predisposta soltanto dopo l’avvio del controllo potrebbe risultare meno efficace rispetto a una gestione ordinata e contemporanea dei rapporti.

Bonifici tra familiari: come devono essere documentati?

Un bonifico tra familiari non costituisce automaticamente reddito imponibile.

Occorre però identificarne la reale causa: può trattarsi, per esempio, di un prestito, di una restituzione, di un rimborso, di un contributo alle spese familiari o di una liberalità.

Gli eventuali effetti civilistici e fiscali devono essere valutati in relazione alla natura concreta dell’operazione, al suo importo e al rapporto tra i soggetti coinvolti.

Per i trasferimenti rilevanti o ricorrenti è opportuno conservare una documentazione coerente, senza affidarsi esclusivamente alla causale inserita nel bonifico.

Redditometro, holding e rapporti tra soci e società

Per imprenditori, soci e amministratori, uno degli aspetti più delicati riguarda la corretta separazione tra patrimonio personale e patrimonio societario.

I flussi tra holding, società partecipate e persone fisiche devono essere sostenuti da una causa giuridica ed economica chiaramente individuabile.

Un movimento finanziario può derivare, per esempio, da:

  • distribuzione di dividendi;
  • pagamento di compensi agli amministratori;
  • rimborso di spese anticipate;
  • erogazione o restituzione di finanziamenti soci;
  • acquisto o cessione di partecipazioni;
  • restituzione di apporti;
  • rapporti contrattuali tra il socio e la società;
  • operazioni di investimento o riorganizzazione.

La movimentazione di somme in assenza di delibere, contratti o giustificativi adeguati può rendere più difficile dimostrarne la natura in caso di controllo.

La tracciabilità non rappresenta quindi soltanto una misura di prudenza fiscale, ma una componente della corretta governance societaria e patrimoniale.

Per le holding e i gruppi familiari è opportuno adottare procedure capaci di assicurare:

  • la separazione tra conti personali e societari;
  • la preventiva autorizzazione delle operazioni;
  • la corretta qualificazione contabile e fiscale;
  • la coerenza tra delibere, contratti e movimenti bancari;
  • la conservazione ordinata della documentazione.

Conclusioni

Il redditometro resta previsto dall’ordinamento, ma le soglie introdotte dal D.Lgs. n. 108 del 2024 ne rendono l’utilizzo più selettivo.

Per il periodo d’imposta 2026, l’accertamento sintetico richiede uno scostamento di almeno il 20% e una differenza pari ad almeno 71.011,20 euro tra reddito dichiarato e reddito accertabile.

Il valore deve tuttavia essere verificato con riferimento all’annualità oggetto del controllo e non semplicemente all’anno in cui l’accertamento viene effettuato.

Parallelamente, l’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari rafforza la capacità dell’Amministrazione di individuare possibili incoerenze tra disponibilità economiche, spese e redditi dichiarati. L’emersione di un’anomalia non coincide però automaticamente con un accertamento.

Per il contribuente, la principale forma di tutela resta la capacità di ricostruire e documentare la provenienza delle risorse utilizzate.

Per soci, amministratori e titolari di holding, questa esigenza si traduce nella necessità di mantenere una separazione rigorosa tra disponibilità personali e societarie e di qualificare correttamente ogni trasferimento finanziario.

Una governance patrimoniale trasparente, supportata da delibere, contratti e documentazione coerente, riduce il rischio di contestazioni e consente di affrontare eventuali controlli con informazioni complete e verificabili.

Fonti normative e istituzionali

  • Articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 108 del 2024.
  • D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024.
  • INPS, importo dell’assegno sociale per il 2026.
  • Agenzia delle Entrate, Archivio dei rapporti finanziari e analisi del rischio.
  • Corte di Cassazione, pronuncia n. 2829 del 2026.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014.

Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi professionale della singola situazione fiscale, societaria e patrimoniale.

FAQ

 
Il redditometro è stato abolito?

No. La determinazione sintetica del reddito continua a essere disciplinata dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il D.Lgs. n. 108 del 2024 ne ha però limitato l’applicazione ai casi in cui vengono superate contemporaneamente una soglia percentuale e una soglia economica assoluta.

Qual è la soglia del redditometro nel 2026?

Con riferimento al periodo d’imposta 2026, il reddito accertabile deve superare di almeno il 20% quello dichiarato e la differenza deve essere pari ad almeno dieci volte l’assegno sociale annuo. Sulla base dell’importo INPS per il 2026, il secondo parametro è pari a 71.011,20 euro.

La soglia di 71.011,20 euro vale per tutti i controlli effettuati nel 2026?

Non necessariamente. Il dato è calcolato sulla base dell’assegno sociale previsto per il 2026. Se il controllo riguarda un periodo d’imposta precedente, deve essere verificato il parametro applicabile all’annualità oggetto dell’accertamento.

Un bonifico elevato determina automaticamente un controllo?

No. Non esiste una soglia fiscale generale che determini automaticamente un accertamento per ogni bonifico. La rilevanza dipende dalla natura dell’operazione, dal profilo economico del contribuente e dalla documentazione disponibile.

Un versamento in contanti può essere considerato reddito?

Nell’ambito di un’indagine finanziaria, un versamento non adeguatamente giustificato può concorrere alla ricostruzione del reddito. Il contribuente può però dimostrare che deriva da somme già tassate, redditi esenti, risparmi, prestiti, disinvestimenti o altre fonti fiscalmente irrilevanti.

Il Fisco può vedere tutti i movimenti del conto?

Gli intermediari trasmettono all’Archivio dei rapporti finanziari le informazioni previste dalla normativa. L’Amministrazione può inoltre acquisire dati più dettagliati nell’ambito delle procedure di controllo previste dalla legge. Ciò non equivale a un controllo umano e in tempo reale di ogni pagamento effettuato dal contribuente.

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Guida a cura della redazione Assoholding · ultimo aggiornamento 24 Luglio 2026. Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce un parere professionale sul caso concreto.
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