La Global Minimum Tax rappresenta un tassello fondamentale per la protezione degli investimenti transfrontalieri e per la crescita economica della comunità imprenditoriale mondiale, in quanto la stessa permetterebbe di promuovere delle politiche fiscali sane condivise a livello internazionale e…
La Global Minimum Tax rappresenta un tassello fondamentale per la protezione degli investimenti transfrontalieri e per la crescita economica della comunità imprenditoriale mondiale, in quanto la stessa permetterebbe di promuovere delle politiche fiscali sane condivise a livello internazionale e un’amministrazione fiscale semplificata.
La proposta del GloBe necessita di essere dettagliatamente analizzata e revisionata al fine di evitare che la stessa possa discostarsi dai principi cardine della tassazione internazionale attualmente vigenti, creando così delle barriere agli investimenti internazionali e limitando la capacità dei gruppi di imprese di grandi dimensioni di espandere la propria operatività nei vari paesi, di aumentare l’occupazione e di contribuire alla crescita economica globale.
Nel complesso, la valutazione di tale manovra è più che positiva poiché si propone di stabilire un livello minimo di tassazione a livello internazionale. Questo obiettivo, pertanto, mira a scoraggiare le delocalizzazioni fittizie verso giurisdizioni a bassa tassazione e a ripristinare l’equità fiscale che possa ristabilire la fiducia nei sistemi tributari degli Stati membri.
Si può affermare che le priorità emergenti dalla presentazione del presente schema di decreto legislativo, ossia l’implementazione di una struttura normativa che sia in grado di recepire le disposizioni proveniente dall’Unione Europea ma che contestualmente rispecchiano quelli che sono le linee guida della legislazione italiana, sono pienamente in linea con la visione di Assoholding.
Il progetto è, pertanto, di grande rilievo per l’interesse nazionale dell’Italia in cui sono presenti dei congrui livelli di imposizione fiscale. Infatti, le iniziative intraprese dall’OCSE e dall’Unione Europea mirano a contrastare lo spostamento di aziende verso giurisdizioni fiscali più vantaggiose, danneggiando così l’imprenditorialità locale e distorcendo la concorrenza.
L’introduzione della Global Minimum Tax (GMT), dunque, permette di ottenere una maggiore attrattività per tutti quegli Stati che, come l’Italia, mantengono un regime fiscale ordinario e che contemporaneamente possono offrire incentivi fiscali qualificati che non incidono sulla determinazione della GMT.
Proprio per questo si auspica che l’obiettivo di contenere i costi di compliance, specialmente con riferimento ai gruppi nazionali, sia perseguito con continuità e perseveranza anche attraverso confronti con i responsabili fiscali delle capogruppo attraverso l’attivazione di una “cooperative compliance” esclusivamente dedicata a questa disciplina. Tenendo anche in debito conto un criterio di proporzionalità riferita alla complessità e alle dimensioni delle aziende interessate
Va, tuttavia, preso atto che il presupposto di questa imposta minima internazionale è generato da più “fatti”, anche quantitativi, e non da situazioni giuridicamente rilevanti, a partire dalla soggettività tributaria che non è agganciata allo status di persona fisica o giuridica residente in una giurisdizione o collegata al paese della fonte ma al conseguimento di ricavi annui, emergenti dal bilancio consolidato, pari o superiori a 750 milioni di euro. Ecco che le definizioni contenute nell’allegato A del decreto in consultazione assumono precisa rilevanza sia ai fini della rilevazione del “soggetto d’imposta” sia ai fini dell’individuazione del “soggetto di accertamento” e inoltre del “sostituto” dell’eventuale Top Up Tax, richiamando anche i concetti della “solidarietà” e della “responsabilità” tributaria. Circa il presupposto d’imposta la GMT è inoltre ancorata alla fattispecie in cui l’aliquota effettiva (c.d. “Effective Tax Rate” o anche “ETR”) risulti, in una o più giurisdizioni, inferiore al 15% per ogni anno fiscale. Una serie, quindi, di fattori economico – fiscali combinati con fatti giuridici complessi che determinano obblighi tributari sia formali che sostanziali di non facile applicazione. A tal fine e, soprattutto, per garantire il rispetto del principio di proporzionalità (di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea) rappresentato anche dalla Direttiva, si propone di tenere in debito conto tutte le situazioni specifiche in cui i rischi derivanti dal cosiddetto progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) siano ridotti così come avviene, per esempio, con riferimento ai gruppi nazionali dove i costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali, che riducono il denominatore aumentando automaticamente l’aliquota effettiva della Minimum tax, sono generalmente congrui se non addirittura elevati tali di generare il presupposto d’imposta in un numero di conglomerati aziendali non elevato.
Inoltre, si dovrebbe porre particolare attenzione a quei gruppi multinazionali che comprendono al loro interno imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività al fine di creare un sistema che sia in grado di incentivare lo sviluppo e la crescita di queste ultime.
Per far ciò, la possibilità di escludere tali società dalle regole previste per un periodo minimo di 5 anni o quanto meno concedere loro una revisione agevolata della normativa, dovrebbe essere ragionevolmente realizzata.
A tal fine, l’analisi dovrebbe essere spostata sulla circostanza secondo cui i costi di compliance di un gruppo possano elevarsi in modo esponenziale atteso che non si sia in presenza di un’aliquota d’imposta calcolata su una base imponibile già utilizzata ai fini delle imposte domestiche ma di una percentuale d’imposta derivante da variabili oggetto di un’equazione frazionaria in cui al numeratore si sommano algebricamente, a livello di ogni giurisdizione, una serie di variabili tra cui imposte domestiche, imposte differite attive e passive, nonché le qualified refundable tax credit e al denominatore altrettante variabili che generano la materia imponibile e il cui risultato del rapporto, laddove inferiore a 0,15, genererebbe il presupposto della Top Up Tax dovuta per ogni giurisdizione dove tale risultato non sia uguale o maggiore di 0,15.
Global Minimum tax (1)
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