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Trust 25 giugno 2025 · 2 min di lettura

Trust e fiscalità: per l’Agenzia delle Entrate i trasferimenti a trust successivi equivalgono a donazioni

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E nel caso di specie, i tre trust istituiti nel 2014, con regole autonome e finalità specifiche, sono a tutti gli effetti considerati "beneficiari ulteriori" del patrimonio segregato.

La risposta n. 170/E del 24 giugno 2025 data dall'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sulle donazioni scatta anche quando i beneficiari sono altri trust autonomi

Con la risposta n. 170/E pubblicata il 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene ancora una volta sul complesso rapporto tra trust e fiscalità indiretta, affermando con chiarezza un principio rilevante: il trasferimento di beni da un trust originario verso trust distinti e autonomi costituisce una donazione soggetta a tassazione proporzionale.

Nel dettaglio, il caso oggetto dell’interpello riguardava un trust istituito da tre fratelli, con beneficiari designati nei rispettivi discendenti in linea retta. Il regolamento istitutivo prevedeva una clausola particolare: finché i beneficiari non avessero compiuto 30 anni, il trustee sarebbe stato tenuto a istituire tre trust distinti, uno per ciascun ramo familiare, rispondenti ai bisogni delle rispettive famiglie.

Il dubbio posto all’Amministrazione finanziaria era se il trasferimento di beni (azioni e immobili) dal trust originario a ciascuno dei tre nuovi trust dovesse essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni, o se potesse invece considerarsi un semplice atto di dotazione patrimoniale soggetto solo a imposte fisse, come previsto per i conferimenti iniziali nei trust.

Il nodo giuridico: sono beneficiari o meri strumenti attuativi?

Secondo il contribuente, i trust di secondo livello sarebbero meri strumenti esecutivi del regolamento originario e, pertanto, l’operazione non configurerebbe un’attribuzione definitiva, mancando il presupposto per l’imposizione donativa.

Di diverso avviso l’Agenzia: sulla base della nuova formulazione dell’art. 2 del D.lgs. 346/1990 – modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2025 – l’imposta sulle donazioni si applica nel momento in cui i beni e diritti vengono trasferiti ai beneficiari, a prescindere dalla forma che questi rivestono. E nel caso di specie, i tre trust istituiti nel 2014, con regole autonome e finalità specifiche, sono a tutti gli effetti considerati "beneficiari ulteriori" del patrimonio segregato.

Il principio affermato: quando l’attività del trustee si esaurisce, scatta l’imposizione

Con il conferimento delle partecipazioni e degli immobili ai trust successivi, sottolinea l’Agenzia, il trustee ha raggiunto lo scopo di gestione previsto dal trust originario, esaurendo così il proprio mandato fiduciario. Di conseguenza, l’attribuzione patrimoniale perde la neutralità fiscale che caratterizza la fase di mera amministrazione e diventa a tutti gli effetti un trasferimento rilevante ai fini dell’imposta di donazione.

Oltre a ciò, laddove l’oggetto del trasferimento consista in beni immobili, trovano applicazione anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, conformemente ai criteri già ribaditi nella circolare n. 34/E/2022.

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