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Modulo 01 · Il quadro normativo delle cripto-attivitàLezione · 7:19

Distinguere valuta virtuale e cripto-attività nelle definizioni di legge

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La lezione confronta la definizione di valuta virtuale della V direttiva antiriciclaggio con quella di cripto-attività del Regolamento MiCA. Mostra perché la differenza fra i due insiemi ha effetti concreti sugli adempimenti degli operatori.

Di cosa parla

Rampone introduce il regolamento come momento di svolta non solo per il fintech ma per il cosiddetto Web3, cioè per il modo di far circolare valore e di costruire relazioni fra operatori. Osserva che gli insuccessi dei progetti blockchain degli anni scorsi non dipendono da un vuoto normativo, ma da un'errata comprensione di ciò che la tecnologia fa e non fa, a partire da parole come notarizzazione e certificazione. Ricostruisce poi la definizione di valuta virtuale come rappresentazione digitale di valore, introdotta dalla direttiva del 2018 e recepita nel D.Lgs. 231/2017, criticandone l'ambiguità. MiCA non parla più di valuta virtuale ma di cripto-attività, cioè rappresentazione digitale di un valore o di un diritto trasferibile e memorizzabile con tecnologia a registro distribuito: un insieme più ampio, che comprende la valuta virtuale. Nota che la maggior parte delle criptovalute successive al Bitcoin è collegata a progetti imprenditoriali o a promesse di redditività, elemento assente nel Bitcoin. Le distinzioni sottili contano perché determinano se un operatore ricade nel Titolo II, III o IV di MiCA, con obblighi diversi di white paper e requisiti soggettivi e patrimoniali.

I punti chiave

  • La valuta virtuale è definita in chiave antiriciclaggio come rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale.
  • MiCA adotta la nozione più ampia di cripto-attività, che include anche la rappresentazione digitale di un diritto.
  • La definizione del 2018 nasce in un contesto AML e non coincide necessariamente con quella di un regolamento a disciplina generale.
  • Qualificarsi in un modo o nell'altro comporta l'applicazione di set di norme diversi all'interno di MiCA.
  • Il Bitcoin si distingue dalle criptovalute successive perché non incorpora promesse di redditività.

Casi pratici

  • Il Bitcoin come criptovaluta priva di progetto imprenditoriale sottostante
  • I progetti blockchain sulla notarizzazione, falliti per errata comprensione della tecnologia

Riferimenti Direttiva (UE) 2018/843D.Lgs. 231/2017Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA)