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Guida · Fiscalità 13 gennaio 2020 · 6 min di lettura · 9 capitoli

Comunicazioni Holding all’Anagrafe Tributaria: vademecum aggiornato 2026

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Le holding che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni possono essere tenute a inviare all’Agenzia delle Entrate determinate informazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti.

I dati confluiscono nella sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari, utilizzata dalle autorità competenti per finalità di controllo fiscale, contrasto all’evasione, prevenzione del riciclaggio e svolgimento delle attività di indagine previste dalla legge.

Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il Sistema di Interscambio Dati – SID, secondo modalità e scadenze differenti per i rapporti mensili e per i dati contabili annuali.

Indice dei contenuti:

  1. Quali holding devono comunicare i dati all’Anagrafe Tributaria?
  2. Come si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria?
  3. Quali rapporti deve comunicare una holding?
  4. Qual è la differenza tra comunicazione mensile e annuale?
  5. Quali sono le scadenze da rispettare?
  6. Come si effettuano le comunicazioni tramite SID?
  7. Cosa fare in caso di errori o perdita dei requisiti?
  8. Quali sanzioni sono previste?

Quali holding devono comunicare i dati all’Anagrafe Tributaria?

L’obbligo non riguarda automaticamente tutte le società che possiedono partecipazioni. Occorre verificare se la società rientra tra le società di partecipazione finanziaria o non finanziaria individuate dall’articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, l’adempimento può interessare:

  • le holding che detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari
  • le holding industriali, che detengono prevalentemente partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi
  • le società che esercitano attività operative ma presentano una prevalenza patrimoniale delle partecipazioni e dei rapporti finanziari con le partecipate

La denominazione “holding” inserita nella ragione sociale non è sufficiente a determinare l’obbligo. È necessario considerare l’attività effettivamente esercitata e la composizione del patrimonio della società.

Come si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria?

Quando l’assunzione di partecipazioni non costituisce l’attività esclusiva della società, è necessario effettuare il cosiddetto test di prevalenza.

In termini generali, la società rientra tra le holding di partecipazione quando il valore contabile delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale Tra gli elementi rilevanti possono rientrare, ad esempio, i finanziamenti concessi alle società partecipate. Devono invece essere distinti i crediti derivanti dai normali rapporti commerciali.

La verifica deve essere effettuata sulla base dell’ultimo bilancio approvato e ripetuta annualmente. Una società può quindi acquisire o perdere la qualifica di holding in seguito alle variazioni della propria struttura patrimoniale.

Quali rapporti deve comunicare una holding?

Le holding soggette all’obbligo devono comunicare i rapporti finanziari rilevanti intrattenuti con soci, partecipate e altri soggetti.

In particolare, possono essere oggetto di comunicazione:

  • le partecipazioni
  • i finanziamenti ricevuti dai soci
  • i finanziamenti concessi alle società partecipate
  • i prestiti obbligazionari
  • i rapporti di cash pooling
  • le garanzie

Per quanto riguarda le partecipazioni, assumono particolare rilievo quelle iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

I finanziamenti devono essere distinti dai versamenti in conto capitale, dai versamenti in conto futuro aumento di capitale e dai crediti di natura commerciale. La corretta qualificazione contabile e contrattuale del rapporto è quindi essenziale per evitare comunicazioni incomplete o inesatte.

Qual è la differenza tra comunicazione mensile e annuale?

Le informazioni vengono trasmesse attraverso due flussi distinti.

  • La comunicazione mensile aggiorna i rapporti

La comunicazione mensile riguarda principalmente i rapporti:

  • di nuova apertura
  • modificati
  • cessati
  • interessati da variazioni dei soggetti collegati

Le informazioni possono comprendere la tipologia del rapporto, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto, la data di apertura o cessazione e il ruolo assunto rispetto al rapporto. Il soggetto può essere indicato, a seconda dei casi, come titolare, delegato, garante, garantito o titolare effettivo.

  • La comunicazione annuale contiene i dati contabili

La comunicazione integrativa annuale riguarda i dati contabili riferiti all’anno precedente. In base alla tipologia del rapporto, possono essere richiesti:

  • il saldo iniziale
  • il saldo finale
  • gli importi complessivi
  • le movimentazioni aggregate
  • gli altri valori previsti dalle specifiche tecniche

La comunicazione annuale non sostituisce i flussi mensili, ma integra le informazioni già presenti nell’Archivio.

Quali sono le scadenze da rispettare?

Le comunicazioni mensili devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello nel quale il rapporto è stato aperto, modificato o cessato.

La comunicazione integrativa annuale deve invece essere trasmessa entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Il precedente termine del 15 febbraio, ancora presente in alcuni contenuti meno recenti, non è più applicabile. Dal 1° gennaio 2023 il termine è stato spostato all’ultimo giorno lavorativo di febbraio. Ai fini della scadenza, il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Comunicazione Contenuto Scadenza
  • Mensile
  • Apertura, modifica o cessazione dei rapporti
  • Ultimo giorno lavorativo del mese successivo
  • Annuale
  • Dati contabili dell’anno precedente
  • Ultimo giorno lavorativo di febbraio

Come si effettuano le comunicazioni tramite SID?

Per procedere alla comunicazione dei dati, la holding deve completare alcune operazioni preliminari:

  1. comunicare la casella di posta elettronica certificata al Registro Elettronico degli Indirizzi – REI
  2. accreditarsi al Sistema di Interscambio Dati – SID
  3. predisporre i file secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate
  4. controllare e cifrare i flussi
  5. effettuare la trasmissione
  6. verificare le ricevute e gli esiti

*Il REI contiene l’indirizzo PEC utilizzato dall’operatore nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Il SID è invece l’infrastruttura attraverso la quale vengono materialmente trasmessi i dati*

L’accreditamento a Entratel non sostituisce la configurazione richiesta per il SID. Inoltre, la semplice trasmissione del file non conclude necessariamente l’adempimento: la holding deve verificare che il flusso sia stato acquisito e non risulti scartato.

Cosa fare in caso di errori o perdita dei requisiti?

Quando un file viene scartato, la comunicazione potrebbe non risultare regolarmente effettuata. È quindi necessario individuare l’errore, correggere il file, effettuare una nuova trasmissione e verificare l’esito definitivo. Tra le anomalie più frequenti possono rientrare:

  • codici fiscali inesatti
  • errata classificazione del rapporto
  • duplicazione delle posizioni
  • date di apertura o cessazione incoerenti
  • rapporti chiusi ma ancora presenti nell’Archivio
  • differenze tra i dati trasmessi e quelli risultanti dalla contabilità

Un’ulteriore verifica deve essere effettuata quando la società non supera più il test di prevalenza.

La perdita dei requisiti non deve essere gestita con la semplice interruzione degli invii. Occorre verificare la decorrenza della nuova qualificazione, completare le comunicazioni ancora dovute e gestire correttamente i rapporti presenti nell’Archivio.

Quali sanzioni sono previste?

L’omessa, incompleta, tardiva o non corretta trasmissione dei dati può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.

La misura deve essere verificata considerando la tipologia di violazione, il periodo nel quale è stata commessa, il numero delle comunicazioni interessate e l’eventuale regolarizzazione spontanea.

Non è quindi opportuno indicare un unico importo massimo valido in ogni situazione. In presenza dei relativi presupposti può essere valutato il ricorso al ravvedimento operoso, trasmettendo o correggendo i dati e versando la sanzione ridotta applicabile.

L’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione il software per la composizione e la generazione del file da inviare all’anagrafe, pertanto è necessario avvalersi di un service esterno, attività che Assoholding svolge dal 2007 sin dall’introduzione dell’adempimento. 

Assoholding fornisce, inoltre, assistenza anche nel caso in cui la società perda i requisiti di prevalenza richiesti dalla normativa.

Rivolgiti ai professionisti di Assoholding per avere assistenza qualificata ed evitare il rischio di sanzioni.

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Guida a cura della redazione Assoholding · ultimo aggiornamento 24 Luglio 2026. Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce un parere professionale sul caso concreto.
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