Competenze che applichi da subito.
Quattro moduli, un metodo.
01
La posizione di Assoholding: doppia imposizione e rischio fiscale
L'intervento di De Vito.
11 min
La posizione di Assoholding: doppia imposizione e rischio fiscale
L'intervento di De Vito.
02
La circolare n. 1/2026: dividendi e plusvalenze
L'intervento di Relatore B.
15 min
La circolare n. 1/2026: dividendi e plusvalenze
L'intervento di Relatore B.
03
Profili comuni: decorrenza, soglie e riorganizzazione dei gruppi
L'intervento di Relatore C.
8 min
Profili comuni: decorrenza, soglie e riorganizzazione dei gruppi
L'intervento di Relatore C.
04
Conclusioni: impatti differenziati e casi non governabili
L'intervento di De Vito.
6 min
Conclusioni: impatti differenziati e casi non governabili
L'intervento di De Vito.
Chi ti accompagna nel corso.
Verifica se le partecipazioni detenute superano le soglie e quali lotti ricadono nel nuovo regime
Imposta la rappresentazione in bilancio dell'incertezza fiscale e il presidio del rischio fiscale
Applica il criterio FIFO, la stratificazione e il calcolo delle soglie ai casi di cessione e distribuzione
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo regime ai dividendi?+
Alle delibere di distribuzione di utili, riserve o fondi adottate dal 1° gennaio 2026; non rileva né la maturazione né la data di erogazione.
Quali sono le soglie che consentono di mantenere l'esclusione del 95%?+
Una partecipazione al capitale della partecipata almeno pari al 5% oppure un valore fiscale della partecipazione o dello strumento assimilato almeno pari a 500.000 euro.
Come si individua il regime applicabile in caso di partecipazioni stratificate?+
La norma usa il criterio FIFO; secondo la lettura della circolare le partecipazioni acquistate prima del 1° gennaio 2026 restano nel vecchio regime e quelle acquistate dopo nel nuovo, anche nella stessa categoria omogenea.
Minusvalenze e costi di due diligence diventano deducibili se la partecipazione non è esente?+
A rigor di logica sì, ma l'inserimento di un nuovo comma 1.1 nell'articolo 87 TUIR, anziché l'integrazione dei requisiti del comma 1, fa ipotizzare un doppio test e lascia l'esito incerto.